ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI

26 Maggio 2020

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA SARDEGNA

ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE NAZIONALI

 

SESTU, 26 Maggio 2020 - Con la presente si comunica quanto segue:

-          vista l’ORDINANZA N.23 DEL 17 MAGGIO 2020: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica” che contiene la suo interno anche il“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020 aggiornato al 24/04/2020;

-          considerato che le linee guida per l’esercizio delle attività di impresa (commercio all’ingrosso, al dettaglio, mercati ecc.) distinguono due tipi di RESPONSABILITA’ a) chi svolge attività di vendita di generi alimentari all’ingrosso e al dettaglio e b) chi invece gestisce parti comuni di centri commerciali (assimilabili ai centri agroalimentari)

-          considerato che la Coagri Sardegna è responsabile della gestione delle parti comuni, mentre all’interno dei box sono responsabili i titolari di impresa che dovranno attenersi alle linee guida emanate dal governo  nazionale in accordo con le regioni

-          tutto ciò visto e considerato si adottano i seguenti provvedimenti per adeguarsi alle nuove disposizioni:

 

1)    TRASPORTATORI: NESSUNA VARIAZIONE: devono rimanere possibilmente sul mezzo e comunque non allontanarsi dallo stesso per più di 5 metri.

2)    PRODUTTORI/AGRICOLTORI E COMMERCIANTI FORNITORI. (1) Rimane l’obbligo di identificazione. VARIAZIONE: Vengono ripristinati gli orari normali dalle dalle ore 4:00 alle ore 21:00senza alcuna distinzione in base alla zona di provenienza.

I produttori/fornitori, pertanto, dovranno possibilmente uscire dal mercato appena hanno scaricato la merce nel box. In ogni caso non sono autorizzati a stazionare nelle parti comuni del mercatoperché la loro presenza, in aggiunta a quella dei clienti, potrebbe creare più facilmente assembramenti vietati dalla legge.

Qualora i produttori siano autorizzati PER ISCRITTO a sostare all’interno del box, è onere del titolare del box adottare tutte le misure di sicurezza previstedalla legge. Il datore di lavoro del box, insieme all’ Rspp dell’azienda, è l’unico responsabile(anche per infortuni e per contagio da Covid 19). A tal fine il datore di lavoro dovrà adottare tutte le misure di formazione, informazionepreviste dalla legge; Inoltre, trattandosi di luoghi di lavoro in cui sono presenti due aziende, dovrà essere predisposto un Duvriper valutare il rischio di interferenza tra Azienda titolare del Box e Produttore.

3)    CLIENTI COMMERCIANTI: NESSUNA VARIAZIONE

a)E’ obbligatorio presentarsi all’ingresso con la tessera rilasciata dalla direzione. Chi non avesse ancora ritirato la tessera è pregato di farlo con estrema urgenza negli uffici della direzione dalle ore 5:30 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato.

b)I clienti sono invitati a rimanere al mercato il minor tempo possibile al fine di evitare assembramenti.

c) Qualora sia possibile si invitano i clienti ad ordinare la merce e arrivare al mercato solo per il ritiro e/o il completamento degli acquisti.

d)Rispettare la distanza di sicurezza indicata dai box quando si fanno i pagamenti

e) Se possibile preferire gli orari di apertura del mercato meno frequentati (es. dalle 7 alle 10)

4)    TITOLARI BOX E DIPENDENTI: NESSUNA VARIAZIONE. c’è l’obbligo di identificazione per cui tutti i dipendenti e titolari devono essere dotati di tessera di accesso. Il rilascio della tessera da parte della direzione viene fatto a seguito della consegna di una autocertificazione rilasciata dal titolare. Sono state rilasciate 350 tessere per titolari, dipendenti e collaboratori.

5)    I raccoglitori, (lavoratori dotati di P.Iva che svolgono più attività) che sono stati inseriti dai Titolari di Box nella Autocertificazione, devono inviare alla direzione una relazione firmata (corredata da incarico, contratto, ecc.) in cui viene descritta in modo sufficientemente dettagliato quale attività svolgono al mercato. NUOVOInoltre dovrà essere predisposto dal titolare del Box un Duvri per la valutazione del rischio di interferenzadovuta alla presenza di aziende titolari di p. iva all’interno del box privato.

6)      VISITATORI E CONSUMATORI:NUOVOViene ripristinata l’autorizzazione all’ingresso di persone non titolari di partita iva, dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Anche in questo caso vige l’obbligo della identificazione personale, per cui tutti dovranno essere dotati di tessera nominativa personale.

7)       DISTANZE DI SICUREZZA E UTILIZZO DELLA MASCHERINA: Il compito di vigilare sul rispetto della normativa spetta alla GPG nelle aree comuni, e ai responsabili dei box nelle parti private.

 

Considerato che le leggi richiamate prevedono sanzioni e chiusure dell’attività da parte delle autorità competenti qualora non vengano rispettate le prescrizioni indicate nelle linee guida e nei protocolli di sicurezza, si invitano i titolari di box ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti al fine di evitare danni economici derivanti dalla chiusura della propria attività e denunce penali dall’Inail in caso di mancata applicazione delle linee guida nazionali.

 

Chi venisse individuato a non rispettare le distanze minime di sicurezza e privo di mascherina così come previsto dalle leggi vigenti, potrà essere allontanato dal mercato con conseguente sospensione del diritto di accesso.

La direzione del mercato si riserva di limitare gli accessi a 200 clienti contemporaneamente qualora le condizioni lo richiedano.

La pubblicazione della presente comunicazione sul sito internet del mercato vale come comunicazione generale notificata a tutti i frequentatori del mercato.

Il direttore del mercato (dott. Giorgio Licheri)

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